In tema di diritto d’autore, è di questi giorni la polemica scatenata in seguito alla decisione SIAE di “invitare” i “numerosi siti di trailer a carattere commerciale a regolarizzare la propria posizione”.
Attenzione però. L’operazione posta in essere dalla SIAE non riguarda una nuova legge. La Società che tutela i diritti degli autori e degli editori, infatti, agisce in forza di “una regola da sempre contenuta nella legge italiana e nei trattati internazionali, per cui se una musica viene utilizzata l’autore di quella musica ha diritto ad un compenso” e ancora “la SIAE è solo lo strumento attraverso il quale questa regola viene fatta rispettare”.
Il comunicato ufficiale della SIAE, che è possibile leggere per intero a questo link, pone l’accento sulla violazione rappresentata dal diffondere al pubblico colonne sonore senza aver assolto l’obbligo del giusto compenso riconosciuto all’autore o agli autori delle stesse.
La posizione della SIAE è limpida e coerente con la storia della società e con il suo “oggetto sociale”. L’opinione di MUSICApuntoAMICI sulla tutela del diritto d’autore è nota. Il giusto compenso per il lavoro degli autori non può mai essere assimilabile ad una tassa. Altrimenti di tassa si dovrebbe parlare anche per gli onorari di avvocati, ingegneri, architetti e professionisti in genere.
Detto questo però, è chiaro che bisogna fare una distinzione precisa tra siti aventi carattere commerciale e siti amatoriali, non commerciali. Il comunicato della SIAE, a tal proposito, così recita: “Chi riesce ad azzeccare l’idea commercialmente più valida e a veicolarla ad un pubblico sempre più vasto, ha la possibilità di beneficiare economicamente della sua attività e del suo spirito imprenditoriale”. Obbligati a sottoscrivere la licenza SIAE, quindi, sono esclusivamente i siti che sfruttano economicamente i trailer contenenti musica. Del resto è abbastanza ovvio, come sottolineato dal comunicato SIAE, che un’impresa si procura le materie prime per fare business e paga per ottenerle. Nel caso dei siti e blog cinematografici, le materie prima sono i trailer con le colonne sonore in questione.
Attenzione però a non lasciarsi andare a facili entusiasmi. L’avvento di Google Adsense e programmi simili, ha reso oggi molto sottile la distinzione tra blog/sito personale e blog/sito commerciale. Basta semplicemente ospitare annunci pubblicitari sulle proprie pagine web per essere considerati gestori di un sito commerciale, anche se poi il guadagno dovesse aggirarsi intorno a qualche centesimo di euro al mese!
Ci sentiamo di proporre alla SIAE un modo diverso di valutare la classificazione dei siti web ai fini dell’ammontare del compenso come da licenza. Non è ammissibile che siti internet a carattere prevalentemente musicale, debbano pagare compensi minimi di 900 euro trimestrali! Decisamente troppo se si vuole favorire la diffusione della licenza Siae; questo importo minimo si applica oggi ai siti fino a 400.000 pagine viste al mese (PVM). Ciò vuol dire che si mettono sullo stesso piano i siti da 1.000 PVM e quelli da 400.000 PVM.
A nostro avviso, sarebbe più corretto tarare questo parametro sui siti di piccole dimensioni e, di conseguenza, ridurre il compenso ad essi richiesto. Chi conosce i meccanismi del web lo sa bene, le pagine viste non necessariamente si traducono in “business”! Sarebbe più logico abbinare al parametro delle pagine viste mensili il valore effettivo degli introiti pubblicitari del sito e determinare così un coefficente che rapporti i due parametri.
Un coefficente del genere potrebbe riscuotere un’accoglienza migliore tra i gestori di siti e blog e favorire la tutela degli autori. Oltre che facilitare un recupero di “immagine” per la stessa SIAE.
Per saperne di più, leggi questa pagina sul sito SIAE: http://www.siae.it.
0 commenti